Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è l’incarico chiave al quale tutte le altre figure coinvolte nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro fanno riferimento.
D’altronde, il D.Lgs. 81/08 lo definisce come la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Volendo semplificare potremmo definire il RSPP come il “consulente” interno del Datore di Lavoro a cui questa figura fa riferimento per una corretta applicazione di quella che è la normativa sulla salute e sicurezza nel lavoro.
Sotto la sua guida il Servizio di Prevenzione e Protezione individua i fattori di rischio, procede alla valutazione dei rischi stessi e individua le misure da adottare per mantenere gli ambienti di lavoro salubri e sicuri; rispettando la normativa vigente.
Inoltre, insieme al Datore di Lavoro e al Medico Competente partecipa alla stesura del DVR; elabora, seppure per quanto di sua competenza, le misure di prevenzione e protezione emerse nel Documento di Valutazione dei Rischi e i relativi sistemi di controllo di tali misure; elabora anche le procedure di sicurezza che interessano le varie attività aziendali; viene consultato dal Datore di Lavoro e dal Dirigente in seno ai DPI da fornire ai lavoratori; propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipa a tutte le consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si dovessero rendere necessarie, oltre che alla riunione periodica da indire nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori e si occupa dell’informazione dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. 81/08.
Le diverse tipologie di RSPP nell’attuale normativa
La designazione del RSPP è un obbligo del datore di lavoro non delegabile, ma quest’ultimo può decidere se disporre della collaborazione di un RSPP nominato internamente all’azienda o se rivolgersi ad un professionista che assuma il ruolo di RSPP esterno. La persona che occupa questa mansione deve disporre dei mezzi e del tempo necessari allo svolgimento dei compiti che la mansione stessa prevede. Inoltre non può subire pregiudizio alcuno a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.
Se l’azienda o l’unità produttiva non annoverano in organico dipendenti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08 (su cui ritorneremo più avanti) devono ricorrere a personale esterno. In alcuni casi, espressamente previsti dal comma 6 dell’art. 31, il RSPP deve obbligatoriamente essere di nomina interna. Si tratta, comunque, di aziende che per le dimensioni o per la pericolosità delle lavorazioni eseguite devono sottostare a procedure particolari.
Il RSPP Datore di Lavoro
Nelle “pieghe” della esenzioni previste dalla normativa vigente trova posto anche la figura del RSPP Datore di Lavoro: infatti, salvo che nelle “famose” aziende previste dall’art. 31, comma 6, nelle altre il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. In realtà la cosa è un po’ più complessa: le ipotesi in cui è concessa questa opportunità al Datore di Lavoro sono quelle ricomprese nell’Allegato II del D.Lgs. 81/08.
I requisiti del RSPP
La normativa sancisce che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per questo motivo il RSPP, sia esso interno o esterno all’azienda oppure Datore di Lavoro, deve possedere particolari requisiti e frequentare lo specifico corso RSPP per la sua formazione. Le norme che stabiliscono questi parametri nel dettaglio sono l’Accordo Stato – Regioni del luglio 2016 e l’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011.