Sappiamo per esperienza che la legge italiana sancisce che, per poter usufruire di determinati beni o servizi, c’è l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa che vada a coprire da rischi futuri ed incerti.
Le più note sono l’assicurazione sui veicoli a motore, detta anche RC o RC Auto perché va a coprire la Responsabilità Civile per i tipici rischi ai quali essi sono esposti. Obbligatoria è anche l’Assicurazione sul lavoro, volta a tutelare la categoria dei lavoratori da infortuni o malattie professionali, e della quale devono farsi carico i datori di lavoro. Non molti infine sono a conoscenza dell’obbligo di versare all’INAIL la quota per l’Assicurazione casalinghe, che riguarda chiunque tra i 18 e i 65 anni non eserciti altra mansione se non il mantenimento e la cura di casa e famiglia. Più di recente infine anche la Rc Professionale è stata introdotta come assicurazione obbligatoria per gli avvocati ed altre categorie professionali.
Le assicurazioni sui prestiti
Capita però in praticamente ogni circostanza nella quale si richieda un prestito o si voglia accendere un mutuo che alla pratica venga associata una polizza assicurativa, e ciò ha indotto in molti a ritenere anche questa polizza come obbligatoria.
Si tratta di una tutela sia per il richiedente che per il creditore nel caso ci sia insolvenza: L’avvocato Giorgio Vaiana, che esercita la sua professione a Napoli ed il cui sito è raggiungibile al link https://www.studiovaiana.it/ ha tra le sue aree di competenza proprio il Diritto assicurativo, ed in una interessante conversazione telefonica ci ha chiarito che sulle polizze assicurative sottoscritte insieme ad un prestito c’è in realtà molta confusione e l’obbligatorietà è tutt’altro che sancita dalla legge. Fa eccezione un solo tipo di prestito del quale parleremo nel successivo paragrafo.
Quando è obbligatoria l’assicurazione su prestito?
L’unico caso previsto espressamente dalla legge per il quale l’assicurazione è obbligatoria e parte integrante dell’intera pratica al momento della sottoscrizione è il prestito in cessione del quinto dello stipendio, una forma di finanziamento con fine di consumo la cui rata non può superare, come indica il nome stesso, il 20% dello stipendio netto percepito, pari appunto a 1/5. Tale obbligo è stato stabilito in tempi lontani con il Decreto del Presidente della Repubblica N° 180/1950 e segnatamente all’articolo N° 54, che può essere agevolmente consultato a questo link della Gazzetta Ufficiale.
In particolare, quando si fa richiesta di questo tipo di prestito, sono due le polizze che si sottoscrivono, una relativa al rischio di impiego (nel caso il debitore si ritrovi disoccupato e senza sostentamento per cause indipendenti dalla propria volontà) e una polizza rischio vita, che copre il caso di una prematura dipartita e che è invece l’unica ovviamente prevista nel caso il prestito venga richiesto da un percettore di pensione statale.
Ci sono altri casi di assicurazioni obbligatorie sui prestiti?
Qualsiasi altro caso di richiesta di un prestito non comporta alcun obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa associata, per lo meno ai termini di legge. Questo principio sembrerebbe essere abbastanza chiaro, eppure nella realtà dei fatti le cose non stanno esattamente così. Molte banche erogatrici o istituti di finanziamento includono esplicitamente tra le condizioni per l’approvazione di un prestito o di un finanziamento proprio l’inderogabile sottoscrizione di una polizza assicurativa associata; pur non essendo formalmente obbligatoria, quindi, nella sostanza per accedere alla cifra di cui si ha bisogno l’obbligo si manifesta eccome, seppur sotto forma di conditio sine qua non, pena la mancata approvazione del finanziamento.
In quasi tutti i casi i rischi contro i quali il creditore vuole tutelarsi sono essenzialmente due: il rischio sulla vita, perché anche se le rate residue del debito ricadono sugli eredi questi possono non essere in grado di farvi fronte; ed il rischio sulla perdita dell’impiego, uno dei più temuti dalle banche perché senza reddito mensile diventa impossibile per il debitore sostenere le rate dovute, ed in tali situazioni sarà l’assicurazione a sostenere le spese del prestito.
Assicurazioni obbligatorie per il settore immobiliare
Il settore immobiliare e nello specifico quello dei mutui immobiliari è gravato da obblighi simili mascherati da “condizioni”. Di certo assicurare un immobile contro eventi avversi è una strategia vincente ed anche una procedura che tutti i proprietari dovrebbero seguire per tutelarsi contro l’incerto, ma la percentuale degli italiani proprietari di immobili che hanno stipulato questo tipo di polizza assicurativa si stima essere molto bassa.
Diversa è la questione relativa all’accensione di un mutuo, perché gli istituti di credito pongono l’assicurazione come condizione essenziale prima di erogare la cifra necessaria, per coprire l’immobile da rischi di scoppi o incendi (le più diffuse) ma anche contro eventi critici quali i danni causati da alluvioni, terremoti o altre catastrofi naturali.
Molto particolare e per certi versi comprensibile è, per concludere, la richiesta delle banche di mettersi al sicuro con una copertura assicurativa obbligatoria che si attiva in quei casi in cui si ottenga un mutuo al 100%.