La sicurezza dell’azienda passa anche attraverso il controllo sugli accessi dei lavoratori. Il Decreto sulla sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro (D. lgs. 81/2008) ha toccato anche questo punto ed ha armonizzato la disciplina presente in materia: infatti nell’art. 18 del decreto sono previsti anche degli adempimenti sotto la rubrica “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”. Ma che cosa significa? Lo abbiamo chiesto ai responsabili del sito DSG Sicurezza, i quali ci hanno spiegato che la norma in questione stabilisce che la responsabilità del datore di lavoro sussiste laddove i lavoratori non formati svolgano attività a rischio.
L’art. 18 prevede che il datore di lavoro debba fare in modo che, se c’è presenza di una zona a rischio, solamente i lavoratori formati ed esperti, preparati al rischio in questione, possano avere accesso all’area. In particolare, deve creare delle zone per soli autorizzati dove non possano avere accesso tutti, in modo da predisporre un’adeguata misura di sicurezza nei confronti dei lavoratori.
Il decreto in questione ha trasformato in un vero e proprio obbligo normativo la necessità di separare fisicamente la zona a rischio rispetto a quelle non a rischio e di predisporre un sistema di controllo degli accessi per impedire che persone non formate e senza l’attrezzatura ad hoc possano fare il loro ingresso. È sufficiente, quindi, separare i luoghi in modo fisico: ma il decreto ammette la possibilità di impostare dei sistemi di controllo biometrico per impedire l’accesso a tutti i lavoratori, selezionando solo quelli che sono autorizzati. Non solo, il decreto ammette anche l’installazione di un sistema di video-sorveglianza che permetta di identificare tutti i soggetti che accedono in quell’area, purché vi sia la tutela dei dati personali.
Il controllo sugli accessi e la privacy del lavoratore
Come sposare il sistema di controllo sugli accessi nell’area riservata agli autorizzati e la privacy del lavoratore? La normativa di riferimento, per predisporre un sistema di sorveglianza e controllo che sia rispettoso della privacy del lavoratore, è il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 intitolato “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
In sostanza il trattamento dei dati all’interno di un’azienda deve essere organizzato secondo una struttura gerarchia. Al vertice c’è il titolare, poi i responsabili ed infine coloro che devono gestire la raccolta ed il trattamento dei dati personali dei lavoratori.
Se non si osservano le disposizioni previste nella raccolta dati, si è tenuti al risarcimento, dopo la prova del danno.
Tuttavia, al contempo, la norma speciale del decreto per la sicurezza sul lavoro permette che venga implementato un controllo su chi accede all’area e la tracciabilità di chi entra nelle zone sensibili.
Il sistema di controllo accessi quindi deve essere conforme, in quanto a trattamento dei dati, a quanto inserito nel codice della Privacy. Tuttavia è possibile installarlo per sapere chi entra: ad esempio un sistema di controllo dei tesserini con apertura delle porte eviterà che anche casualmente delle persone non autorizzate possano fare il loro ingresso all’interno della zona inibita. Il controllo sui lavoratori garantisce una maggior sicurezza all’interno dell’azienda e previene pericolosi incidenti. L’importante è che le normative previste per il trattamento dei dati sul controllo dell’accesso e sulla video-sorveglianza vengano pienamente rispettate.