Uno dei temi più dibattuti in rete è quello relativo ai tempi di notifica delle multe per violazioni al codice della strada.
Appare abbastanza, come vedremo a breve, che il verbale per la violazione al codice della strada per essere valido deve essere notificato entro novanta giorni dalla violazione.
Secondo l’articolo 201 del Codice della Strada “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento”.
Secondo tal principio Secondo tale norma, in caso di contestazione differita (cioè senza che l’automobilista sia fermato dagli agenti accertatori) il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall’infrazione.
Se il verbale viene notificato oltre questo termine la multa è illegittima ed è possibile presentare ricorso per ottenerne l’annullamento.
Tuttavia questa regola generale non è applicabile a tutte le tipologie di verbali.
Notifica della multa a residente all’estero
La prima eccezione alla regola generale secondo cui la notifica del verbale deve avvenire entro novanta giorni dall’infrazione riguarda l’ipotesi del verbale emesso nei confronti del residente all’estero.
In tale caso secondo l’art. 201 del Codice della Strada la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta dall’accertamento dell’infrazione, anche in questo caso per data dell’accertamento si deve intendere la data dell’infrazione.
Tale allungamento dei termini è giustificato dalla necessità di notificare il verbale in un paese estero, ma anche dalla necessità di procedere alla traduzione del verbale stesso.
Notifica della multa per infrazione commessa con auto a noleggio
Il secondo caso in cui non si applica la regola generale secondo cui il verbale deve essere notificato entro novanta giorni dalla data dell’infrazione è quello delle violazioni commesse con auto a noleggio.
In questi casi opera un meccanismo di doppia notifica, che comporta un allungamento dei termini per il compimento della procedura di notifica dell’infrazione al trasgressore.
Nello specifico il meccanismo prevede che entro 90 giorni dall’infrazione il verbale sia notificato al proprietario del veicolo, che in questa ipotesi è la società di noleggio.
Quest’ultima ricevuto il verbale deve obbligatoriamente comunicare all’accertatore i dati dell’effettivo conducente del veicolo (cioè la persona che ha sottoscritto il contratto di noleggio con la società).
Dalla data di ricezione di questa comunicazione decorre un nuovo termine di novanta giorni entro i quali l’accertatore deve notificare il verbale all’effettivo trasgressore individuato dalla società di noleggio.
Quindi il termine entro il quale la notifica deve essere effettuata non è il termine ordinario di 90 giorni che abbiamo illustrato precedentemente.
In conclusione
In tema di tempi di notifica delle multe non è possibile applicare ad ogni tipo di verbale il principio generale stabilito dall’art. 201 del codice della strada, ma è necessario porre attenzione a vari elementi per poter capire quale termine opera con riferimento ad una specifica violazione al codice della strada.